Case mobili, camper e caravan esclusi da autorizzazione paesaggistica se installate in campeggi e villaggi turistici previamente già autorizzati

Immagine generata tramite intelligenza artificiale (Copilot)

 

Pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2026, n. 73  Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (GU Serie Generale n.108 del 12-05-2026)

Il provvedimento, approvato in via definitiva nel corso del Consiglio dei ministri dello scorso 29 gennaio e su cui si sono espresse favorevolmente, rispettivamente, la Commissione Ambiente della Camera e la Commissione Ambiente del Senato con osservazioni, si compone di due articoli recanti modifiche alla disciplina relativa all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Più nel dettaglio, il DPR integra gli allegati A e B del D.P.R. 31/2017 come di seguito:

  • Esclusione dall’autorizzazione paesaggistica – Inserisce tra le opere in aree vincolate escluse dall’autorizzazione, la collocazione, anche continuativa, in strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate, inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento conformi alla normativa regionale, non ancorati al suolo, con agganci removibili ai servizi, rimossi a cessazione attività senza alterare l’aspetto dei luoghi.
  • Autorizzazione semplificata – Prevede che gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, munite di autorizzazione paesaggistica – che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva – siano inserite nell’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Il testo definitivo non reca sostanziali modifiche rispetto a quello sottoposto all’esame delle commissioni ed entrerà in vigore a partire dal prossimo 27 maggio 2026.

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