L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E, del 29 agosto, ha pubblicato una serie di chiarimenti in tema di tassazione delle mance, percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
Il documento di prassi analizza:
- la disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della legge di Bilancio 2023 che ha introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- il trattamento integrativo speciale disciplinato dall’art. 39-bis del D.L. n. 48/2023 (decreto Lavoro).
Tassazione sostitutiva
I pubblici esercizi sono distinti in:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
I requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:
- titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
- percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
- assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.
La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.
Trattamento integrativo speciale
L’articolo 39-bis del Decreto Lavoro, rubricato «Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere», riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
Attesa la formulazione letterale della disposizione e tenuto conto della ratio della stessa, si ritiene che il trattamento integrativo spetti per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno.
Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente. impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.
L’agevolazione in commento è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, il comma 4 dell’articolo in commento prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione.
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