Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aria aperta, si informa che il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2026.
La proroga è stata disposta dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 1° marzo 2026.
La norma modifica l’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, relativo al nuovo regime catastale delle strutture ricettive all’aperto, prevedendo che:
gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aria aperta devono presentare, entro il 15 dicembre 2026, gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale e gli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati, connessi all’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili di pernottamento.
Resta fermo che:
- gli allestimenti mobili di pernottamento (case mobili, caravan, roulotte, camper dotati di meccanismi di rotazione) non rilevano ai fini catastali a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto, il valore:
- delle aree attrezzate è incrementato dell’85%;
- delle aree non attrezzate destinate al pernottamento è incrementato del 55%.
La proroga consente alle imprese un ulteriore arco temporale per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, anche alla luce delle criticità interpretative e applicative emerse sul territorio.
Assocamping Confesercenti continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e interpretativa della disciplina, segnalando tempestivamente eventuali ulteriori chiarimenti o indicazioni operative.
Norma vigente su Normattiva
(art. 7‑quinquies D.L. 9 agosto 2024, n. 113 – testo coordinato)
La proroga al 15 dicembre 2026 è contenuta nel testo vigente dell’articolo 7‑quinquies del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, come modificato da:
- art. 16, comma 3, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
- Legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26
- G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 – in vigore dal 1° marzo 2026
La modifica è direttamente recepita nel testo Normattiva sostituendo la data “15 dicembre 2025” con “15 dicembre 2026” nei commi 3 e 6 dell’articolo 7‑quinquies.
Estratto del testo coordinato vigente (Normattiva)
Art. 7‑quinquies – Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto
(estratto – commi 3 e 6, testo vigente)
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 dicembre 2026, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 dicembre 2026, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
Fonte: testo vigente ricostruito su base Normattiva – Gazzetta Ufficiale